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Cittadinanza italiana: guida sintetica

CITTADINANZA ITALIANA (L.91/1992)

SI ACQUISTA AUTOMATICAMENTE

  • PER NASCITA (iure sanguinis): discendenza diretta da un genitore italiano
  • PER ADOZIONE (iure sanguinis): adozione del minorenne da parte di un genitore italiano. Se l’adottato è maggiorenne, potrà fare richiesta solo se risiede legalmente in Italia per almeno 5 anni, successivi all’adozione
  • POSSIBILITA’ RESIDUALE (iure solis): nascita sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo lo stato di provenienza

PER DISCENDENZA

SOLO PER GLI STRANIERI E GLI APOLIDI DISCENDENTI DIRETTI FINO AL SECONDO GRADO DI UN CITTADINO ITALIANO, PREVIA ESPRESSA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ E IN PRESENZA DI ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI

  • Svolgimento effettivo del Servizio Militare in Italia (la dichiarazione di volontà va fatta prima del Servizio)
  • Assunzione di pubblico impiego, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato italiano
  • Residenza legale in Italia da almeno 2 anni al raggiungimento della maggiore età (la dichiarazione di volontà può essere fatta solo fino all’anno successivo)

SI RICHIEDE

  • PER RESIDENZA: è concessa al cittadino straniero se ricorre uno dei seguenti requisiti:
  1. Nato in Italia e ivi residente legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza entro l’anno successivo
  2. Nato in Italia e ivi residente legalmente da almeno 3 anni
  3. Residente legalmente in Italia da almeno 10 anni – se comunitario residente da almeno 4 anni
  4. Apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni
  5. Figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni
  6. Almeno 5 anni di servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato italiano
  • PER MATRIMONIO : è concessa agli stranieri o agli apolidi che hanno contratto matrimonio con un cittadino italiano se ricorrono, cumulativamente, i seguenti requisiti:
  1. Persistenza del vincolo matrimoniale e insussistenza della separazione legale
  2. Residenza legale di almeno 1 anno in Italia in presenza di figli nati o adottati dai coniugi o, in assenza di figli, dopo 2 anni di residenza in Italia
  3. In caso di residenza all’estero, dopo 18 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi o, in assenza di figli, dopo 36 mesi dalla data del matrimonio